Real Poggiomarino. Ricorso vinto: scavalcato il Sant’Antonio, vesuviani primi

Lo scorso 15 dicembre, in un nostro precedente articolo (leggi qui), spiegammo i motivi del ricorso presentato dal Real Poggiomarino dopo la gara giocata contro il Sant’Antonio Abate e finita in parità.

Violazione dell’articolo 95 delle NOIF che al Comma 2 spiega: Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società , ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Articolo violato dal calciatore Ousmane Senè, che tesserato prima con il Molfetta Calcio e successivamente con il San Severo aveva disputato già gare ufficiliali con entrambe le squadre prima di accasarsi al Sant’Antonio Abate.

Da qui il ricorso dei vesuviani che oggi ha avuto il tanto atteso riscontro. Vittoria a tavolino per il Real Poggiomarino e scavalcamento in classifica degli uomini di Teta ai danni proprio dei giallorossi che scivolano in seconda posizione a quota 52 punti.

Caso vuole che contemporaneamente all’esito del ricorso il Real Poggiomarino non giochi più al “Varone” di Sant’Antonio Abate, sembra infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, che siano venuti a mancare gli spazi. Adesso, la società cara al presidente Filosa disputerà la prossima gara interna contro la Neapolis al “San Michele” di Pimonte, per poi forse cercare un impianto che faccia da casa fino a termine della stagione.

Di seguito il comunicato della FIGC Campania con la decisione del Giudice Sportivo Territoriale:

GARA DEL 9/12/2018 A.C. S.ANTONIO ABATE 1971 – REAL POGGIOMARINO
Il GST letto il reclamo ritualmente proposto del Real Poggiomarino con il quale essa Società si duole della irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore del ASD AC S. Antonio Abate, Sig. Sene Pape Ousmane, nato il 18.6.1981; la reclamante deduce, infatti, che il calciatore predetto non avrebbe avuto titolo per partecipare alla gara in oggetto, in quanto tesserato per tre diverse Società con cui avrebbe preso parte ad alcune precedenti gare ufficiali, in violazione del divieto imposto dall’art. 95 N.O.I.F. come modificato dal C.U. 58 del 1.6.2018, a mente del quale “Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società”; a comprova delle doglianze esposte, la reclamante allegava una distinta di gara ed alcuni articoli di quotidiani on line da cui si evincerebbe la partecipazione del calciatore Sene a diverse gare con le tre Società presso cui era tesserato; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso (in particolare dallo storico del calciatore) che, per la stagione 2018/2019 il Sig. Sene Pape Ousmane, nato il 18.06.1981, —————————————————————————————————————————————————– F.I.G.C. ‚Äì L.N.D. ‚Äì C.R. Campania ‚Äì Comunicato Ufficiale n. 91 del 14 febbraio 2019 Pagina 1638

risultava tesserato: a) in data 20.7.2018 con la ASD Molfetta Calcio; b) in data 13.9.2018, con la USD Alto Tavoliere San Severo; c) dal 3.12.2018 con la ASD Sant’Antonio Abate; dall’esame dei referti arbitrali e dalla documentazione ricevuta in data 6.2.2019 dal C.R. Puglia (referti arbitrali e distinti di gara), è poi, emerso che il predetto calciatore ha preso parte alle seguenti gare nella corrente stagione sportiva 2018/19, per le seguenti società Molfetta Calcio – Alto Tavoliere San Severo e A.C. Sant Antonio Abate come di seguito si riporta: a) Unione Calcio Bisceglie – Molfetta Calcio (Coppa Italia Eccellenza gir. B, del 2/09/2018), laddove è entrato in campo al 19 del secondo tempo con il n. di maglia 16; b) Alto Tavoliere San Severo – Unione Calcio Bisceglie (Eccellenza, gir. I, del 15/09/2018), laddove è entrato in campo al 9′ del secondo tempo con il n. di maglia 19; c) Corato ‚Äì Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, del 23/09/2018), laddove è entrato in campo all’8′ del secondo tempo con il n. di maglia 19; d) Alto Tavoliere San Severo ‚Äì Otranto (Eccellenza, gir. Unico, del 30/09/2018), laddove è uscito dal campo al 31 del secondo tempo con il n. di maglia 9; e) Gallipoli – Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, del 7/10/2018), laddove è uscito dal campo al 10′ del secondo tempo con il n. di maglia 9; f) Alto Tavoliere San Severo ‚Äì Trani (Eccellenza, del 14/10/2018) laddove è entrato in campo al 22′ del secondo tempo con il n. di maglia 19; g) Casarano – Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, del 9/12/2018), laddove è risultato presente in distinta con il numero 00 (quindi non ha partecipato); h) Alto Tavoliere San Severo – Altamura (Eccellenza, del 2/12/2018), laddove è entrato in campo al 33′ del secondo tempo con il n. di maglia 00; i) Mesagne Calcio – Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, gir. A, del 25/11/2018), laddove è presente in distinta con il n. di maglia 15 (partita non disputata per impraticabilità di campo); l) Alto Tavoliere San Severo – Terlizzi (Eccellenza, del 18/11/2018) laddove è entrato in campo al 23′ del secondo tempo con il n. di maglia 15; m) Alto Tavoliere San Severo – Brindisi (Eccellenza, del 11/11/2018), laddove è uscito dal campo al 30′ del primo tempo con il n. di maglia 9; n) Avetrana – Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, del 4/11/2018) dove è presente in distinta fra i titolari con il n. di maglia 9; o) Alto Tavoliere San Severo – Molfetta Calcio (Eccellenza, gir. A, del 15/11/2018) laddove è uscito dal campo al 15′ del secondo tempo con il n. di maglia 9; o) Atletico Vieste – Alto Tavoliere San Severo (Eccellenza, 21/10/2018) laddove è entrato in campo al 1′ del secondo tempo con il n. di maglia 20. Quanto innanzi dimostra la fondatezza della doglianza prospettata dalla reclamante: il Sig. Sene Pape Ousmane, infatti, ha preso parte (a più gare) con tutte e tre le Società presso cui risulta tesserato, in violazione del divieto imposto dal richiamato art. 95 (e richiamata modifica), comma 2, NOIF; PQM, in forza di quanto innanzi esposto, il GST delibera: a) di infliggere al AC Sant’Antonio Abate la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; b) di infliggere alla società AC Sant’Antonio Abate l’ammenda di euro 150,00 per i fatti di cui in narrativa; c) di infliggere al Dirigente dell’AC Sant’Antonio Abate, per i fatti di cui sopra, la squalifica fino al 11.3.2019; d) di infliggere al calciatore dell’AC Sant’Antonio Abate, Sig. Sene Pape Ousmane, nato il 18.6.1981, la squalifica per n. 1 gare effettive; dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.

Gianfranco Collaro