Serie A. Giudice Sportivo: 4 turni di stop per Destro

Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.21 del 7 aprile 2014) in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo dal calciatore Mattia Destro (soc. Roma) nei confronti del calciatore Davide Astori (soc. Cagliari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona
centrale del campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore
rosso-blu precedeva l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire
ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a
stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra
sulla spalla destra dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico
movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo.
Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il
calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l’Arbitro
interveniva ammonendo l’Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del Destro; il giuoco riprendeva con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra
cagliaritana.

Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta
in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori
abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro e successivamente (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta
in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad
integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un
calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco)
commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata
vista né da me né dai miei collaboratori.

Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente
gli estremi della condotta violenta sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per
consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la
volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona
colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo
dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni
ragionevole dubbio.

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Ne consegue l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale condotta violenta
non vista dall’Arbitro, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto
dal citato art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Mattia Destro (soc. Roma), in relazione alla segnalazione del
Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Catania, Fiorentina, Genoa, Napoli, Parma e Roma hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.
13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine
a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
del secondo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso due bengala; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario. 166/547

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

DESTRO Mattia (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CANNAVARO Paolo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).

DARMIAN Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

DEL GROSSO Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).

PAROLO Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).

PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PJANIC Miralem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

SCULLI Giuseppe (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (NONA SANZIONE)

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ANTEI Luca (Sassuolo)

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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

CASSANI Mattia (Parma)
GLIK Kamil (Torino)

NONA SANZIONE

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
LULIC Senad (Lazio)
MARCHIONNI Marco (Parma)
ZAZA Simone (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

AMBROSINI Massimo (Fiorentina)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
FREY Nicolas Sebastian (Chievo Verona)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
YEPES Mario Alberto (Atalanta)

SESTA SANZIONE

ACQUAH Afriyie (Parma)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
MANTOVANI Andrea (Bologna)

QUINTA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
DONADEL Marco (Hellas Verona)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
PEREYRA Roberto (Udinese)
REGINI Vasco (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CASTELLINI Paolo (Livorno)
ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania)
ROMAGNOLI Alessio (Roma)

SECONDA SANZIONE

DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Hellas Verona) 166/549

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

IMMOBILE Ciro (Torino)

SESTA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ABBIATI Christian (Milan)
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

BALDE DIAO Keita (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto
ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

MIRANTE Antonio (Parma)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE

MELANDRI Stefano (Bologna): per avere, al 18¬∞ del secondo tempo, contestato l’operato di un
Assistente.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel