Savoia. False liberatorie: inibiti l’ex Iodice e Meo

False liberatorie dei calciatori in violanzione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. A questa violazione rispondono Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti Amministratore Unico del Savoia, e Mattia Meo, attualmente Graphic Designer, che proprio oggi è stato riconfermato dalla società oplontina.

Pochi giorni fa la conclusione delle indagini da parte della Procura Federale della FIGC e quindi il provvedimento nei confronti di  Iodice pari a 75 giorni di inibizione, mentre Meo ha subito conseguenze più grandi con 6 mesi di inibizione. Al club solo 3.000 euro di ammenda.

ECCO IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Giuseppe Mattia MEO e della società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe IODICE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver allegato alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC, false liberatorie dei calciatori Sig.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico sig. Giuseppe Lepre, predisposte dal sig. Giuseppe Mattia Meo;

Giuseppe Mattia MEO, all’epoca dei fatti Consigliere tesserato per la società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto false liberatorie dei calciatori sigg.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico Giuseppe Lepre da allegare alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC;

S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Iodice e Giuseppe Mattia Meo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

  • Sig. Giuseppe IODICE,
  • Sig. Giuseppe Mattia MEO,
  • Società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arcangelo Sessa;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

  •  75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe IODICE,
  •  6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Mattia MEO,
  • € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato