Aggressione al direttore di gara. Succede in Seconda Categoria, nel girone H, dove Mario Procida giocatore della Stella Cioffi, dopo un’espulsione ha aggredito il direttore di gara. Prima una spinta, poi un pugno alla mandibola seguito da uno schiaffo al viso.
Quest’oggi il Giudice Sportivo Territoriale ha deciso di squalificare per un anno e mezzo circa il calciatore dilettante, che difatti dalla prossima gara e anche nella prossima stagione non potrĆ scendere in campo con nessuna societĆ , almeno fino al 2 settembre 2023.
Il provvedimento
PROCIDA MARIO (STELLA CIOFFI)
SQUALIFICA FINO AL 2/ 9/2023
Dopo la notifica del provvedimento di espulsione ad un calciatore della propria squadra, il calciatore Procida Mario inveiva contro il DDG e gli metteva le mani tra il petto ed il collo, dandogli anche una forte spinta che faceva indietreggiare il DDG di alcuni metri. Allontanato dai compagni di squadra che nulla hanno potuto allorquando il Procida colpiva il DDG con un pugno alla mandibola e successivamente con uno schiaffo sempre al viso;
Inoltre, il Procida rivolgeva frasi volgari, irriguardose, ingiuriose e minacciose al DDG. Il comportamento posto in atto dal calciatore Procida Mario, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^ comma CGS condotta violenta nei confronti del DDG in quanto “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressivitĆ ” nei confronti del DDG, il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
– la sanzione inflitta al calciatore Procida Mario va considerata ai fini dell’applicazione della misura amministrativa a carico della SocietĆ ASD Stella Cioffi ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014. La sanzione applicata al Procida Mario ex art. 35 2 comma CGS ĆØ aggravata dal reiterato comportamento particolarmente irriguardoso, ingiurioso e violento posto in essere dal predetto.





