Dopo due rinunce il giudice sportivo territoriale ha applicato il regolamento, che in questi casi prevede l’esclusione dal campionato. Fin dal comunicato delle vigilia del campionato di serie C2 il Castrum Pigellulae e il Conca dei Marini avevano fatto capire le loro intenzioni, ora è arrivata l’ufficialità. Le due squadre non presentandosi rispettivamente contro lo Scafati Santa Maria C5 e il Futsal Club Solofra, sono state escluse dalla serie C2 con i propri futsaleri svincolati e in cerca di una nuova sistemazione.
Ecco le sentenze del giudice sportivo:
GARA DEL 17/10/2020 CASTRUM PIGELLULAE – SCAFATI S. MARIA C5
Letto il referto arbitrale, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputa per l’assenza ingiustificata della società CASTRUM PIGELLULAE; il GST, in applicazione del combinato disposto dell’art. 53- 2 comma -NOIF e dell’art. 10 CGS, nella sua nuova formulazione di cui ai CC.UU.n.42/A e n. 83/A della FIGC, rispettivamente del 30.1.2019 e 2.04.2019, delibera: a- di infliggere alla società CASTRUM PIGELLULAE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/6 in favore della società Scafati S. Maria C5 b- di comminare l’ammenda di € 400,00 alla società CASTRUM PIGELLULAE, trattandosi della seconda rinunzia; c- di escludere la società CASTRUM PIGELLULAE, dal campionato di competenza; d- di disporre che tutte le gare fin qui disputate dalla Società CASTRUM PIGELLULAE vengono considerate nulle ai fini della classifica; e- di disporre che le società che avrebbero dovuto incontrare in prosieguo la società esclusa CASTRUM PIGELLULAE osserveranno un turno di riposo; f- di disporre lo svincolo di autorità dello svincolo dei tesserati della società CASTRUM PIGELLULAE, così come previsto dall’art. 107 delle NOIF.
GARA DEL 17/10/2020 CONCA DEI MARINI – FUTSAL CLUB SOLOFRA
Il GST, letta l’istanza inoltrata dalla società Conca dei Marini con la quale la stessa richiedeva l’esclusione dal campionato di Calcio a 5 Serie C2 girone C inoltrata a mezzo pec in data 19.10.2020; in applicazione del combinato disposto art. 53 comma 2 NOIF e art. 10 CGS, nella sua nuova formulazione di cui ai C.U. n.42/A e
n.83/A della FIGC, rispettivamente del 30.01.2019 e del 02.04.2019; delibera di infliggere: a) alla società Conca dei Marini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 in favore della società Futsal Club Solofra; b) di comminare l’ammenda di euro 400,00 a carico della società Conca dei Marini
trattandosi di seconda e ultima rinuncia; c) di escludere la società Conca dei Marini dal campionato di competenza; d) di disporre che le gare fin qui disputate dalla società Conca dei Marini vengano considerate nulle ai fini della classifica e di disporre che le società che avrebbero dovute incontrare la società Conca dei Marini osservino un turno di riposo; f) di disporre lo svincolo di autorità della società Conca dei Marini così come previsto dall’art. 110 NOIF.




