Sinuessa Mondragone. Sconfitta a tavolino col Cerreto, Rizzo squalificato per 18 mesi

Severa e dura punizione per il portiere della Sinuessa Mondragone, Paolo Rizzo. Il Giudice Sportivo Territoriale, l’avv. Sergio Longhi, ha infatti inflitto all’estremo mondragonese una squalifica di 18 mesi, per aver colpito il direttore di gara dopo essere stato espulso. Inoltre, punita anche la società cara al presidente Crocco, che lascia tre punti alla Libertas Cerreto.

Il comunicato del Giudice Sportivo Territoriale:

“IL G.S.T. letti il referto di gara ed il relativo supplemento, rileva che al 22 minuto del 2 tempo si verificava l’uscita dagli spogliatoi del portiere della società Guappa Sinuessa Mondragone, sig. Rizzo Paolo, il quale già precedentemente espulso, ritornava in campo e colpiva violentemente al volto il DDG, provocandogli un lieve svenimento che lo costringeva comunque a sospendere la gara ed a recarsi al Pronto soccorso; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.” (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”; P.T.M., questo GST infligge al calciatore Rizzo Paolo della società Guappa Sinuessa Mondragone la sanzione di 18 (diciotto) mesi di squalifica, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva; delibera inoltre di infliggere alla società Guappa Sinuessa Mondragone, in applicazione dell’art. 17 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0″.

Francesco Manetti