Calcioscommesse. Caso Mauri: Sospesa la sentenza

Sulla vicenda che coinvolge la Lazio e il suo calciatore Stefano Mauri “ulteriori attivita’ di indagine e di accertamento, a cura di questa stessa Corte, anche mediante audizione personale dei soggetti di interesse, secondo apposito calendario e con garanzia del contraddittorio delle parti”, sospendendo “ogni definitiva decisione in punto di rito e di merito”. Cosi’ la Corte di Giustizia federale sui ricorsi della Lazio (ammenda di 40mila euro), di Mauri (6 mesi di squalifica) e del procuratore federale Stefano Palazzi, che in primo grado aveva chiesto 6 punti di penalizzazione per i biancocelesti e 4 anni e mezzo di sospensione per il giocatore in relazione a Lazio-Genoa del 14 maggio 2011. La decisione e’ venuta in serata, e si tratta di una ‘ordinanza interlocutoria’, ovvero sospende “ogni definitiva decisione in punto di rito e di merito, ritenuto che, allo stato degli atti, appare necessario approfondire alcune emergenze istruttorie”.
Sempre la CGF ha deciso di rideterminare in 4 mesi di squalifica (dai precedenti sei mesi inflitti) la sanzione per Stefano Ferrario in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, respingendo quindi il ricorso per ottenere l’annullamento della sanzione, e respingendo anche il ricorso che la procura federale aveva invece proposto per l’incongruita’ della sanzione stessa. Inoltre, respinti i ricorsi della procura per le posizioni dei calciatori Massimiliano Benassi, Antonio Rosati, Omar Milanetto, Alessandro Zamperini. Mentre per il calciatore Mario Cassano, che era stato condannato a quattro mesi di squalifica, e’ stato accolto in parte il ricorso dello stesso giocatore in annullando la sanzione inflitta per l’incontro Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, come pure e’ stato accolto l’appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, e cosi’ la sanzione e’ rideterminata in 6 mesi di squalifica. Infine, respinti i ricorsi del procuratore federale in relazione al proscioglimento del Genoa e alla incongruita’ della sanzione di primo grado inflitta al Lecce. (AGI)