Inizio di stagione non proprio da incorniciare per il Santa Maria La Carità, impegnato nel campionato di Prima Categoria, nel girone E. Per i sammaritani un avvio con sconfitta contro il Casavatore, poi riposo alla seconda giornata e ancora sconfitta nell’ultimo turno giocato contro il San Marzano, un netto e perentorio 0-5 al “San Michele” di Gragnano (stadio delle gare interne, ndr).
Da questa sera il Santa Maria La Carità lascia all’ultimo posto in classifica il solo Massalubrense, altra squadra a quota zero. Si, ma come? In serata il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Campania ha reso noto il verdetto del Giudice Sportivo Territoriale, l’avv. Sergio Longhi. Tre le varie decisioni, quella di sovvertire l’esito della gara Santa Maria La Carità-Casavatore dello scorso 8 ottobre, a causa di una posizione irregolare di un calciatore, non presente in distinta di gara. Il Casavatore, oltre alla sconfitta a tavolino, ha ricevuto un’ammenda di 150,00 ‚Ǩ oltre all’inibizione di Luca De Filippo, dirigente accompagnatore, fino al 22 novermbe.
Di seguito lo stralcio del comunicato:
“Il GST in ordine al provvedimento di sospensione adottato nel C.U. n. 29 del 12.10.17, relativo alla gara in epigrafe, convocato a chiarimenti il DDG, alla presenza del rappresentante AIA, avendo il DDG confermatoquanto già dichiarato nel referto e nel relativo supplemento; accertato che effettivamente il calciatore n. 77 della Casavatore Calcio, subentrato in sostituzione di altro giocatore ed ammonito durante lo svolgimento della gara, non risultava nella distinta di gara presentata dalla Casavatore Calcio e non è stato riconosciuto dal DDG, tanto che dello stesso il DDG non ha riportato il nominativo sul rapporto, menzionando il solo numero 77. PQM, a norma dell’art. 17 CGS infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in danno della Casavatore Calcio; infligge alla medesima Casavatore Calcio l’ammenda di euro 150,00 per aver utilizzato un calciatore non presente in distinta di gara; infligge al Dirigente accompagnatore della Casavatore Calcio, Sig. De Filippo Luca, l’inibizione fino al 22.11.17. Si confermano i provvedimenti adottati nel C.U. summenzionato”.
Francesco Manetti




