COMUNICATO UFFICIALE LND SU DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO:
Gara del 25/ 5/2025 REAL S.MARTINO V.C. – AGEROLA SRL
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Real San Martino V.C. relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società SSD Agerola Srl per avere, quest’ultima, nella gara oggetto di ricorso violato il combinato disposto dell’art. 74 delle N.O.I.F. e dell’art.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio e sue deroghe in particolare, effettuando numero due sostituzioni nei tempi supplementari superando
il quindi il numero delle sostituzioni possibili nel corso di una gara. Letta la memoria della società resistente.
Rilevato che: ^ come emerge dal referto arbitrale, nel corso della gara tra Real San Martino ed Agerola del
25.05.2025, finale Play Off del Campionato Promozione, la società Agerola effettuava n. 5 sostituzioni. In particolare, al minuto 12 del secondo tempo regolamentare sostituiva il n. 9 Ruocco Matteo con il n. 18 Esposito Mattia ed il n. 11 Criscuolo Alessandro con il n. 19 Di Ruocco Francesco; al minuto 45 + 2 del secondo tempo regolamentare sostituiva il n. 4 Liguori Francesco con il n. 14 Cascone Danilo; al minuto 11 del primo tempo supplementare sostituiva il n. 10 Apicella Simone con il n. 15 Di Landro Salvatore; al minuto 15 + 2 del secondo tempo supplementare sostituiva il n. 14 Cascone Danilo con il n. 17 Comegna Antonino.
Pertanto, da quanto riportato dal DDG all’interno del referto di gara, il numero delle sostituzioni effettuate
dalla società Agerola nel corso dell’incontro è pari a 5. Orbene, non si comprende il merito delle doglianze
proposte dalla società ricorrente che con il proprio ricorso paventa una irregolarità da parte della società resistente tale da determinare la punizione sportiva della perdita della gara;
^ consultando il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla regola numero tre si legge: “2. NUMERO DI SOSTITUZIONI Competizioni ufficiali Il numero, fino a un massimo di cinque, di calciatori di riserva utilizzabili in gare di competizioni ufficiali sarà
determinato dalla FIFA, dalla Confederazione o dalla Federazione nazionale. Nelle competizioni maschili e
femminili tra prime squadre di club della massima divisione o tra prime squadre in competizioni internazionali, in cui le regole della competizione consentono che vengano utilizzati un massimo di cinque calciatori di riserva, ciascuna squadra: o ha un massimo di tre opportunità di sostituzione o può, in aggiunta, effettuare sostituzioni durante l’intervallo Tempi supplementari o Se una squadra non ha utilizzato il numero massimo di calciatori di riserva e/o opportunità di sostituzione, eventuali calciatori di riserva e opportunità di sostituzione non utilizzati possono essere utilizzati nei tempi supplementari o Laddove le regole della competizione consentano alle squadre di utilizzare un calciatore di riserva in più nei tempi supplementari, ogni squadra avrà un’opportunità di sostituzione aggiuntiva o Le sostituzioni possono essere effettuate anche nel periodo compreso tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio dei tempi supplementari e nell’intervallo tra i tempi supplementari – queste non contano come opportunità di sostituzione utilizzate”; ^ consultando la Guida Pratica AIA al punto 18 si legge: “Durante i periodi di gioco regolamentari, una squadra
non ha effettuato tutte le sostituzioni e/o non ha utilizzato tutte le opportunità a esse riservate (cosiddetti “slot”) consentiti dalle regole della competizione. Potrà avvalersene nel corso dei tempi supplementari, ove previsti? Si.”; ^ è opportuno sottolineare che per i Dilettanti non opera il discorso relativo agli “slot” per le sostituzioni e quindi nel corso di una gara le società sono legittimate ad effettuare n. 5 sostituzioni anche in 5 momenti diversi dell’incontro (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.07.2024) così come correttamente fatto
dalla società Agerola nella gara oggetto di ricorso da parte della società Real San Martino V.C. Alla luce di tutto quanto sopra riportato il ricorso proposto è completamente infondato
PQM
delibera: ^ dichiarare il rigetto del ricorso proposto e per l’effetto confermare il risultato di 4 – 6 in favore della società Agerola SRL acquisito sul TDG; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti gli altri provvedimenti. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.




