La Juve Stabia finisce nella ‘black list’ del Giudice Sportivo di Lega Pro in occasione della 5^ giornata del campionato di Serie C. Il club gialloblù, dopo il match disputato domenica scorsa allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa a causa dell’esplosione di due petardi, procurata dagli stessi supporter stabiesi. La società del presidente Andrea Langella ha rimediato un’ammenda di mille euro “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell’inizio della gara, all’interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.)”.
A rimediare una multa, leggermente più salata rispetto alla Juve Stabia, è stato proprio il Foggia. La tifoseria rossonera si è resa protagonista in negativo di diversi atti a dir poco beceri. I supporter del club pugliese, a margine della gara Foggia-Juve Stabia, hanno lanciato oggetti vari verso il settore ospiti, intonato cori di matrice territoriale e ferito due steward. Per tali motivi, il Giudice Sportivo ha deciso di punire la compagine rossonera con una multa di 4 mila euro: “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai tifosi ospitati e senza causare danni; 1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua; 2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri oggetti. Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, r. c.c.). Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire elementi più circostanziati sull’entità delle lesioni e sulle modalità e provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato”.
Nunzio Marrazzo




