GARA DEL 10/11/2018 SALERNUM BARONISSI – SANMAURESE
Il GST letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto del DDg nonch√© i rapporti degli AA, rileva che al termine del 1o tempo di gioco il DDg si recava negli spogliatoio unitamente agli assistenti arbitrali, allorquando un sedicente dirigente della società Salernum Baronissi, con fare minaccioso entrava nello spogliatoio della terna e inveiva nei confronti dell’AA2; nel contempo l’allenatore della Salernum Baronissi, sig. Giovanni Calabrese, già allontanato nel corso del 1o tempo faceva ingresso nel medesimo spogliatoio chiedendo delucidazioni in merito al suo allontanamento; nel contempo un’altra persona qualificatasi quale dirigente della medesima società pur non essendo presente in distinta di gara entrava nello spogliatoio e profferiva frasi ed espressioni volgari ingiuriose e minacciose alla terna arbitrale; dopo tali atteggiamenti il DDg unitamente all’AA1 accompagnavano l’AA2, di sesso femminile, nello spogliatoio adibito a lei adibito, dopo essersi assicurati che la situazione si fosse ristabilita; una volta fatto rientro nel proprio spogliatoio; udivano provenire dallo spogliatoio dell’AA2 grida e colpi forti battuti sulla porta del predetto spogliatoio ed ancora insulti discriminatori di genere estremamente volgari e gravissimi; prontamente venivano allertate le forze dell’ordine e solo dopo il loro intervento si riusciva a ristabilire la situazione; la vicenda di cui in oggetto provocava all’AA2 crisi di panico, con conati di vomito e forti giramenti di testa che la privavano delle capacità psicofisiche per poter portare a termine la gara e svolgere regolarmente il proprio compito; avendo il DDG valutato attentamente la situazione convocava i capitani e gli comunicava la definitiva sospensione della gara non facendo rientrare le squadre sul terreno di gioco. PQM, tutto quanto innanzi esposto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in danno della Salernum Baronissi; infligge l’ammenda di euro 320,00 alla Salernum Baronissi per i fatti di cui innanzi; infligge la inibizione fino al 14.1.2019 al sig. Giovanni Calabrese (Salernum Baronissi); dispone che la medesima società disputi un turno di gara, a porte chiuse (con effetto immediato); si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati.




