Questione Real San Martino-Terzigno, ricorso dei vesuviani rigettato

Il Comitato Regionale Campania della LND ha reso pubblico il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, sulla gara Real San Martino Valle Caudina – AC Terzigno 1964 del 25 ottobre 2025, valida per il Campionato Regionale di Promozione (girone C). La partita, sospesa all’intervallo per un episodio di tensione verificatosi nei pressi degli spogliatoi, si è conclusa sulla scrivania della giustizia sportiva con esito pesante per la formazione ospite.

Di seguito riporto integralmente il comunicato contenente il referto dei fatti e le motivazioni giuridiche, così come trasmesso dal Comitato:

Gara del 25/10/2025 REAL S.MARTINO V.C. – A.C. TERZIGNO 1964

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AC Terzigno 1964, relativo alla gara in epigrafe, disputatasi in data 25.10.2025, valevole per i Campionato Regionale di Promozione – girone C – con il quale la ricorrente, richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real S. Martino Valle Caudina per avere quest’ultima la responsabilità dei fatti che portavano sospensione della gara. La resistente società non produceva memorie. Rilevato che: ^ i fatti occorsi nella gara oggetto il ricorso, così come emerso dal referto arbitrale, sono i seguenti.

Il DDG rappresentava che dopo il termine del primo tempo, che si concludeva sul punteggio di 1 a 0 per la società Real S. Martino Valle Caudina, nel mentre le squadre e la terna si dirigevano verso gli spogliatoi u gruppo di soggetti non identificati, ma chiaramente riconducibili alla squadra ospitante Real San Martino Valle Caudina, apriva la porta che delimitava l’ingresso della zona antistante gli spogliatoi e si dirigeva, con fare minaccioso, verso alcuni membri della società Terzigno, anche loro intenti a rientrare nello spogliatoio. Si creava un capannello di persone con i dirigenti di ambo le società intenti a placare gli animi e allontanare questi soggetti.

Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, già presenti sul posto per la partita, veniva sedato il tutto. Al termine di questa disputa il Sig. Librone Silvio, n. 5 della società Terzigno, capitano sedeva per terra. Ristabilita la calma i dirigenti del Terzigno provvedevano ad accompagnare il calciatore sopraindicato nello spogliatoio e richiedevano l’arrivo di un’ambulanza per ulteriori controlli. I dirigenti del Terzigno dichiaravano sia verbalmente e poi attestavano con una nota scritta allegata al referto arbitrale, sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Terzigno, Sig. Antonio Nappo, che non intendevano riprendere la gara.

Il DDG, preso atto di quanto detto e di quanto comunicato ufficialmente a mezzo nota scritta dalla società Terzigno, comunicava al capitano del Real San Martino Valle Caudina e al vicecapitano del Terzigno, vista indisponibilità del capitano Sig. Librone, che la gara non sarebbe ripresa. Questi i fatti così come emersi dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce per la giustizia sportiva prova privilegiata, facente fede fino a querela di falso. Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal DDG non può non considerarsi che la decisione di non proseguire l’incontro è attribuibile esclusivamente alla volontà della società ospitata AC Terzigno 1964.

Il dirigente del Terzigno, Sig. Nappo, così scriveva nella nota consegnata al DDG riferendosi all’episodio occorso alla fine del primo tempo di gioco: ” Di fronte a un atto di tale gravità, la società AC Terzigno 1964, ritiene inaccettabile proseguire la partita e dichiara di non avere alcuna intenzione di tornare in campo, sono intervenuti anche i soccorsi “.

Ebbene, di fronte ad una dichiarazione di questa portata, è chiaro che la decisione di non proseguire l’incontro non è, a parere di questo giudice, riferibile alla società ospitante San Martino Valle Caudina ma è unicamente appannaggio della società Terzigno. Vale la pena sottolineare, inoltre, che il DDG nel suo referto non faceva alcun riferimento a condizioni di impossibilità a proseguire la gara ma rappresentava i fatti come sopra descritti attestando, inoltre, la presenza delle Forze dell’Ordine presso l’impianto sito in Cervinara che ristabilivano la calma.

Come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pronunciatosi su vicende analoghe a quella oggetto del presente ricorso, (cfr. da ultimo la decisione n. 30 del 2025, prot. n. 00479/2025): “In tal modo, le circostanze dedotte, del tutto sovrapponibili all’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, costituiscono solo una parte del fatto rilevante, poiché il ricorso trascura l’essenziale circostanza secondo la quale vi era stata la rinuncia alla prosecuzione, da sola abilitante alla decisione di provvedere all’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).

La disposizione, infatti, prevede che le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si scrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Inoltre, la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra proseguire nella disputa stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, primo comma, CGS.”.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, prosegue, nella decisione sopra menzionata, argomentando che: “Va, infine, tenuto presente che l’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva contiene la previsione di articolati poteri degli organi di giustizia sportiva in relazione alla verificazione, nel corso di una gara, di fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, per l’ipotesi in cui – se e in quale misura – tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. M tale evenienza presuppone, in ogni caso, l’avvenuto svolgimento di essa e non riguarda i casi di rinuncia o ritiro dalla competizione”.

Tutto quanto rilevato, PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società AC Terzigno 1964 e, per l’effetto, infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società Real San Martino Valle Caudina;

^ infliggere l’ammenda di euro 600,00 alla società Real S. Martino Valle Caudina per omessa vigilanza. La sanzione è applicata in misura maggiorata considerato che l’incontro era da svolgersi a porte chiuse e non risultano inoltrate agli Uffici del Comitato Regionale della Campania FIGC – LND le liste di tesserati autorizzati ad accedere all’impianto di gioco (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC – LND n. 1, del 5 luglio 2025 pag. 56);

^ infliggere l’ammenda di euro 100,00 alla società AC Terzigno 1964 perché non risultano inoltrate agli Uffici del Comitato Regionale della Campania FIGC – LND le liste di tesserati autorizzati ad accedere all’impianto di gioco (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC – LND n. 1, del 5 luglio 2025 pag. 56);

^ disporre che la società Rea S. Martino Valle Caudina disputerà la prossima partita casalinga a porte chiuse e con numero un commissario di campo a proprio carico;

^ confermare tutti provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d’accesso alla Giustizia sportiva.

Cosa cambia in classifica e quali sono le conseguenze pratiche

  • Risultato a tavolino: la gara viene assegnata 3-0 a favore del Real San Martino Valle Caudina. Questo significa che in classifica il Real ottiene i 3 punti della vittoria; l’AC Terzigno 1964 subisce la sconfitta a tavolino.

  • Ammende amministrative: 600 euro al Real San Martino (per omessa vigilanza — sanzione maggiorata perché l’incontro era a porte chiuse e non erano state inoltrate le liste di accesso) e 100 euro all’AC Terzigno (per la stessa irregolarità formale).

  • Provvedimenti organizzativi: il Real dovrà giocare la prossima partita casalinga a porte chiuse e sostenere il costo di un commissario di campo.

  • Conferma dei provvedimenti individuali già adottati: quanto già sanzionato in precedenti comunicati rimane valido.

  • Incameramento del contributo d’accesso alla Giustizia sportiva: disposto a favore dell’organo giudicante.

Da notare: il comunicato richiama le norme (NOIF art. 53) secondo le quali la rinuncia può comportare anche una penalizzazione di un punto; tuttavia, nel dispositivo pubblicato il Giudice Sportivo non ha applicato la decurtazione di un punto al Terzigno (ha invece applicato la sconfitta a tavolino e le ammende), perchè la gara è iniziata ma non proseguita.

La decisione del Giudice Sportivo è netta e invia un messaggio chiaro: la rinuncia a riprendere una gara, anche se motivata da episodi di tensione, viene valutata con rigore e può tradursi in conseguenze sportive immediate. Restano aperti profili che la società Terzigno potrebbe valutare (eventuali impugnazioni in sede superiore), ma al momento il risultato è quello notificato: tre punti al Real San Martino e ammende e restrizioni per le società coinvolte.