Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale tenevano tutti in ansia nel girone C della serie C2 del futsal campano, in particolare le squadre coinvolte nei provvedimenti e nella lotta playout.
E’ cos√¨ che il Comunicato Ufficiale odierno sancisce la classifica definitiva, che sovverte i risultati della 25a giornata, la gara tra Real Pagani e Sarno chiusa sul 9-1 diviene 0-6 a tavolino, mentre il pari tra LuPe Pompei e Atletico Pagani si trasforma in vittoria a tavolino per i pompeiani. E’ cos√¨ che entrambe guadagnano punti nei confronti delle dirette concorrenti ed escono dalla lotta playout, tirando nella sfida per la permanenza categoria il Sant’Andrea Futsal.
Ecco di seguito la classifica aggiornata e gli stralci del Comunicato Ufficiale n. 91 del 17 aprile 2014:
# |
Squadra |
Punti |
1 |
Real Cesinali |
69 |
2 |
Victoria Solofra |
67 |
3 |
Real Ottaviano |
64 |
4 |
Reghinna Minor |
47 |
5 |
Real Amalfi |
39 |
6 |
Sarno |
33 |
7 |
LuPe Pompei |
32 |
8 |
Dalmatia Futsal |
31 |
9 |
Sant’Andrea Futsal |
31 |
10 |
Montella |
28 |
11 |
Futsal Oplonti |
28 |
12 |
San Gregorio |
22 |
13 |
Real Pagani Futsal |
17 |
14 |
Atletico Pagani |
17 |
RECLAMO SARNO FUTSAL – GARA REAL PAGANI FUTSAL / SARNO FUTSAL DEL 5.04.2014
Il G.S.T. Visto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Real pagani abbia fatto partecipare alla gara de qua il calcettista Esposito Franco, in corso di squalifica, sotto il nome di Del Forno Cristiano. Convocato opportunamente l’arbitro e i calcettisti Esposito Franco e Del Forno Cristiano della società Real Pagani, questi ultimi si sono sottratti ingiustificatamente alla dovuta disamina da parte di questo Giudice. Esaminata la esposizione fattuale trasposta dall’arbitro in questa sede, si osserva che la società a fine gara il dirigente della società Real pagani seguiva il d.d.g. al rientro negli spogliatoi, e gli chiedeva con una certa fretta i documenti di identità dei calcettisti della propria squadra. Dopo poco il dirigente della società Sarno chiedeva di effettuare nuovamente il controllo dei documenti e dell’identità del calcettista Del Forno Cristiano della società Pagani. Il dirigente della società Pagani però riferiva che il su indicato calcettista Del Forno Cristiano, che avrebbe partecipato come portiere alla gara de qua, era andato via per impegni lavorativi, senza fare neanche la doccia e pertanto non era più possibile effettuare il riconoscimento. Ritenuto pertanto che la condotta posta in essere dalla società Real Pagani Futsal e dai due
tesserati, viola i principi di probità e lealtà sportiva, ai sensi dell’art. 1 comma III C.G.S.la suddetta compagine sportiva va sanzionata, ex art. 17 C.G.S., con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 ‚Äì 3. P.Q.M., ai sensi dell’art. 17 C.G.S.,
DELIBERA
commina alla società Real Pagani Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Sanziona inoltre la predetta società con l’ammenda di euro 250,00. Manda gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso relativi alla identità del calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara
RECLAMO LUPE POMPEI – GARA LUPE POMPEI / ATLETICO PAGANI DEL 5.04.2014
Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l’ammissibilità, essendo stato proposto dalla società Lupe Pompei, nei termini procedurali abbreviati dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Atletico Pagani abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, in
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, i calciatori Cesarano Raffaele (nato il 20.09.1988), Crispi Giovanni (nato il 9.10.1991) e Marrazzo Attilio (nato il 14.03.1983). Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i nominati calciatori risultano svincolati dalla società Atletico Pagani dal 16.07.2013 e non ritesserati. Di conseguenza, la
partecipazione alla gara in esame dei calciatori Cesarano Raffaele, Crispi Giovanni e Marrazzo Attilio, deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società Lupe Pompei
DELIBERA
di infliggere a carico della società Atletico Pagani, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.