Finisce l’inverno e subentra la primavera, allo stesso modo la Feldi Eboli passa dall’eliminazione dalle Final Eight di Coppa Italia alla vittoria a tavolino contro il Napoli C5. Motivo? La posizione irregolare di Salas (leggi qui), squalificato in coppa ai tempi dell’Alma Salerno, squalifica mai scontata. Una terribile autorete della società azzurra che praticamente si auto elimina dalla competizione.
Ora la Feldi Eboli è pronta ad affrontare la sfida di coppa contro l’Italservice Pesaro Calcio a 5, proseguendo il suo cammino in quel di Faenza.
Il giudice sportivo .
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva:
Con il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17,comma 5,lett.b del CGS per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Salas Juan Adrian, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Sostiene la reclamante che il suddetto atleta nella pregressa stagione sportiva 2017/2018, militando nelle file della Alma Salerno sia stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione come da C.U. 434 del 17 gennaio 2018 in occasione dell’incontro Alma Salerno – Bernalda. Poich√© la società d’appartenenza venne eliminata dalla competizione, la sanzione andava scontata, conformemente al combinato disposto degli articoli 19 e 22 del CGS, in gare di Coppa Italia della stagione successiva. Questo non è avvenuto, in quanto nella gara in oggetto, risulta tra i calciatori partecipanti al gioco dell’ ASD Napoli.
Controdeduce la convenuta sostenendo che il nominato in questione avrebbe scontato la squalifica di che trattasi nel campionato argentino a seguito di un suo trasferimento presso la Soc. Cerro Porteno avvenuto nel dicembre 2018. Tale affermazione, tuttavia, non risulta suffragata da alcuna prova documentale, in quanto è ben noto che un provvedimento a carico di un calciatore che si traferisce da una federazione ad un’altra ,per essere deibato dal giudice della nuova federazione dev’essere annotato sul transfer internazionale. Di conseguenza, in assenza di elementi probatori, che nella fattispecie assumerebbero efficacia decisoria, il ricorso viene accolto.
PQM
Si decide di accogliere il reclamo, comminando alla società ASD Napoli, la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 La tassa di reclamo non è dovuta.
Gianfranco Collaro




